Sentenza competenze sugli impianti
Comunicazione Ordine Architetti Roma
In particolare, il Consiglio di Stato adotta con un'interpretazione di tipo evolutivo degli artt. 51 e 52 del Regio Decreto del 1925 n. 2537, privilegiando il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiose frammentazioni, tenendo conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi, che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili.
In conclusione, lo stesso Consiglio di Stato ribadisce come "il concetto di opere di edilizia civile si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificatamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo del fabbricato".
Lo stesso Consesso Amministrativo precisa che trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto.
- Sentenza Consiglio di Stato - IV sezione - n.4866/2009
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vedi anche:
Architetti competenti per impianti
di Enrico Milone
La competenza degli architetti per gli impianti
di Enrico Milone
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