Chiarimenti AVCP su parere n.60/2009

Comunicazione competenze professionali

Premesso

  • che il DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” alla lettera n) del co7 dell'art.6 testualmente recita: “n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, [...l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici...] esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l’articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266
  • che in base a tale normativa la suddetta Autorità è stata interpellata per la risoluzione della controversia tra una società privata ed il Comune di Monte di Procida;
  • che successivamente nel giugno e nel luglio del 2009 sia il CNAPPC che questo Ordine esprimevano note di contestazione all'Autorità per il contenuto della predetta decisione;
  • che nel gennaio 2010, a seguito di istanza presentata nel dicembre 2009, veniva effettuato accesso agli atti del fascicolo da parte dell'Ordine di Roma;

diamo diffusione della risolutiva nota di chiarimento dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici emanata il 25.03.2010, tramite il CNAPPC, relativa al suddetto parere n.60 del 7 maggio 2009, dove si precisa che "le indicazioni ivi contenute non possono essere estese ad altre fattispecie nè dalle stesse possono trarsi conclusioni aventi valenza generale sul tema delle competenze professionali".


 


 

vedi anche:

Competenze professionali e Dl incentivi

CNAPPC - Circolare 36/10

Sentenza competenze sugli impianti

Comunicazione Ordine Architetti Roma

Competenze Architetti e Ingegneri

CNAPPC - Circ. 101/09


data pubblicazione: martedì 20 aprile 2010
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