MS senza Dia - riscritto l'articolo 5
DL incentivi - agg. rass.stampa [17-04/01-05-10]
DL INCENTIVI - Per i lavori in casa nessun vincolo regionale. In casa saltano i vincoli regionali. Per eseguire i lavori straordinari basta la perizia di un professionista.
ROMA - Cade ogni vincolo regionale alla liberalizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria prevista dal decreto legge incentivi. Non solo.
Con la riscrittura dell'intero articolo 5, licenziato dalle commissioni Finanze e Attività produttive nella notte di mercoledì, per le manutenzioni straordinarie e per tutti gli altri interventi di edilizia libera e svincolati dalla Dia, la comunicazione on line di inizio lavori dovrà essere accompagnata da una relazione tecnica redatta da un professionista (geometra o ingegnere [o, ovviamente, architetto, ndr]). Interventi straordinari più veloci, ma sempre e comunque "asseverati" da un tecnico, con tanto di elaborati progettuali.
Con le novità notturne sulla casa il decreto legge incentivi ha ottenuto così il via libera per approdare, da lunedì prossimo, all'esame dell'aula. Per la presentazione di ulteriori emendamenti il termine è stato fissato per le ore 14. Mentre per il parere della Commissione Bilancio si dovrà attendere martedì, comunque prima dell'avvio vero e proprio dell'esame. (...)
Da lunedì dunque il Dl incentivi si avvia verso l'ultimo miglio: per chiudere i lavori restano solo tre settimane di cui una per Montecitorio e soltanto due per i lavori in commissione e l'esame dell'aula di Palazzo Madama.
Non è un caso, allora, che lo stesso vicepresidente della commissione Finanze, Cosimo Ventucci, lanci un appello affinché gli emendamenti per l'esame da parte dell'assemblea di Montecitorio siano pochi. Altrimenti, dice, il rischio è che l'Esecutivo possa decidere di blindare il tutto con la fiducia.
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- Il calendario. Da lunedì Dl al voto dell'aula. Al Senato meno di 20 giorni per chiudere
di Marco Mobili
da Il Sole 24ore del 30.04.10
Ristrutturazioni facili. Liberalizzati gli interventi minori. E sanzioni ridotte per chi non rispetta le formalità amministrative. Comunicazioni anche online
Piccola edilizia a doppia via. Solo per le manutenzioni straordinarie è necessaria una relazione tecnica con elaborati progettuali. Mano leggerissima per chi viola i residuali obblighi di comunicazione al comune e spazio alle comunicazioni telematiche per alcuni tipi di interventi. Cambia volto l'articolo 5 del decreto incentivi, dedicato all'attività edilizia libera, con un emendamento, approvato in commissione alla camera, dove lunedì inizia l'esame dell'aula. Le modifiche al Testo unico per l'edilizia consentono alle regioni ulteriori semplificazioni.
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da Italia Oggi del 30.04.10
La piccola edilizia a doppia via. La modifica al dl 40/10 in commissione finanze della Camera. Da lunedì all'esame dell'aula. Relazione tecnica solo per le manutenzioni straordinarie.
Edilizia minore a due vie. Solo per le manutenzioni straordinarie è necessaria una relazione tecnica con elaborati progettuali. E mano leggerissima per chi viola i residuali obblighi di comunicazione al comune.
Cambia volto l'articolo 5 del dl 40/2010, dedicato all'attività edilizia libera, con un emendamento di Cosimo Ventucci approvato dalle commissioni finanze e attività produttive della camera e da lunedì 3 maggio 2010 all'esame dell'aula. Le modifiche al Testo unico per l'Edilizia vanno nel senso di liberalizzare gli interventi edilizi minori, anche se con alcuni distinguo, già nella legislazione statale e di consentire alle regioni ulteriori semplificazioni. Si aggiunge l'abbattimento delle sanzioni per chi non rispetta neppure le minime formalità residuali.
Per entrare nel dettaglio l'attuale versione dell'articolo 5 prevede per alcuni interventi una completa liberalizzazione (l'interessato compie l'attività e non deve dare notizia al comune o adempimenti simili); per altri interventi è necessaria una comunicazione, anche telematica, al comune; per le manutenzioni straordinarie oltre alla comunicazione è necessario anche un progetto asseverato dal tecnico di fiducia. Vengono completamente liberalizzate la manutenzione ordinaria, l'eliminazione di barriere architettoniche (tranne rampe, ascensori o manufatti che alterano la sagoma), ricerche nel sottosuolo (salvo ricerca idrocarburi), movimenti terra pertinenti ad attività agricola, serre mobili (non in muratura).
Ci vuole, invece, una comunicazione, anche telematica, per: manutenzioni straordinarie (comprese le opere interne agli edifici), opere precarie, pavimentazioni e finitura esterni, vasche raccolta acqua e locali tombati, pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo (da realizzare fuori dai centri storici), aree ludiche non lucrative e arredi di pertinenze di edifici. Rientrano nelle manutenzioni straordinarie l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici.
Si considerano precarie le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni. Tra le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni si considerano anche quelle per aree di sosta. Per le manutenzioni straordinarie l'interessato ha qualche onere in più: deve indicare l'impresa esecutrice dei lavori e deve allegare una relazione tecnica con elaborati progettuali e asseverazione del tecnico di fiducia. Il tecnico deve dimostrare la propria autonomia e dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e deve asseverare, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi e deve attestare che si tratta di interventi edilizi liberi. Naturalmente sono fatti salvi gli adempimenti del catasto.
Particolarmente leggero è l'apparato sanzionatorio. La mancata comunicazione dell'inizio dei lavori o la mancata trasmissione della relazione tecnica (per le manutenzioni straordinarie) comportano una sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Cifra ridotta a 86 euro se la comunicazione si fa in corso di esecuzione. Si noti che il rispetto della competenza regionale in materia edilizia porta il legislatore nazionale a prevedere possibili allargamenti dell'attività edilizia libera.
Le regioni a statuto ordinario potranno estendere la disciplina di liberalizzazione a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal legislatore statale; per converso potranno estendere i casi in cui richiedere una relazione tecnica e anche appesantire il contenuto della stessa. Viene semplificato il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attività edilizie libere: il certificato stesso, se previsto, sarà rilasciato in via ordinaria con l'esame a vista. Per le medesime attività, il termine per l'espressione del parere di conformità antincendi è ridotto a 30 giorni.
Soddisfazione per le modifiche apportate al decreto è espressa da Roberto Reggi, vicepresidente dell'Anci (Associazione nazionale comuni italiani) e sindaco di Piacenza: «Con l'emendamento proposto dall'Anci, e condiviso con l'Ance e l'Ordine degli architetti si eviteranno anche gli effetti confusionali legati alla proliferazione di nuove norme regionali e regolamenti comunali che i comuni sarebbero stati costretti ad adottare per fare fronte a una situazione, che in assenza di regolamentazione, sarebbe stata di fatto ingovernabile».
di Antonio Ciccia
da Italia Oggi del 30.04.10
Superate le regole regionali - Manutenzione con vincoli a base comunale
ROMA - Sarà soprattutto su sei Regioni a statuto ordinario (Campania, Emilia Romagna. Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria) l'impatto della semplificazione per i lavori interni alle abitazioni. È qui che si concentravano i dubbi e le difficoltà di applicazione sulla cancellazione della denuncia di inizio attività per le opere di manutenzione straordinaria varata con il decreto incentivi. Ora che in commissione alla Camera il testo di quella norma (articolo 5) è stato riscritto (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri [in alto, ndr]), vengono meno tutti gli ostacoli.
Nella versione iniziale il decreto incentivi aveva cancellato la denuncia di inizio attività per una serie di interventi, primo fra tutti la manutenzione straordinaria che non intacca elementi portanti dell'edificio. Per farlo aveva riscritto la norma nazionale, ovvero l'articolo 6 del Testo unico dell'edilizia. Ma aveva comunque salvaguardato le disposizioni regionali «più restrittive». Con il risultato che la semplificazione si applicava a metà: senza alcun dubbio nelle Regioni che non avevano una propria legge o che ne avevano una superata dal Tu nazionale, mentre nelle sei Regioni che con una propria legge si erano allontanate dal testo unico la liberalizzazione non poteva fare breccia.
La nuova versione (l'emendamento porta la firma di Cosimo Ventucci del Pdl) ha cancellato questa differenza, eliminando l'apertura del Governo - sottolineata dallo stesso Berlusconi nella presentazione del decreto - verso l'autonomia regionale. È scomparso l'inciso che faceva salve le disposizioni regionali «più restrittive». E quindi la manutenzione straordinaria è libera su tutto il territorio nazionale. O meglio: lo sarà senza più dubbi quando entrerà in vigore la versione del decreto convertita in legge. Stessa sorte per l'installazione di pannelli solari e fotovoltaici sugli edifici, la pavimentazione esterna e le opere provvisorie. La cancellazione dela Dia non vale invece nelle Regioni a statuto autonomo, che mantengono competenza esclusiva sull'edilizia. Ma in Sardegna e in Friuli Venezia Giulia sono già in vigore leggi che la applicano già.
Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Toscana e Umbria vedono invece perdere efficacia alle proprie leggi sull'edilizia su questo punto. L'emendamento Ventucci fa salve soltanto limitazioni che derivano dai piani regolatori o dalle norme di settore (antisismiche e sicurezza, ad esempio). A rigore alle Regioni viene riconosciuto in modo esplicito solo il potere di estendere la semplificazione ad altri interventi e non di restringere di nuovo. Certo, resta da vedere se tutte le Regioni, comprese quelle di centro sinistra da sempre molto attente alla regolazione dell'attività edilizia, accetteranno di perdere ogni spazio di autonomia. D'altro canto però il decreto non fa altro che mettere in pratica (con un anno di ritardo) l'intesa sul piano casa accettata da tutte le Regioni che prevedeva proprio una norma nazionale di semplificazione degli interventi minori.
Lo stesso emendamento ha poi in parte attenuato la semplificazione. Ritorna infatti l'obbligo di consultare un tecnico che dovrà preparare una relazione da depositare in Comune insieme con la comunicazione di inizio lavori. Una vittoria per i progettisti che si erano schierati contro l'eliminazione della Dia, facendo appello a rischi per la sicurezza strutturale ma senza dimenticare il danno economico che avrebbe comportato per la categoria. La relazione sarà obbligatoria solo per la manutenzione straordinaria (ma le Regioni potranno estenderla). «Mi sembra l'inizio di un nuovo approccio - commenta soddisfatto il presidente del Consiglio nazionale architetti, Massimo Gallione - in cui si chiede al professionista di autocertificare attività e verifiche che prima spettavano alla macchina burocratica dell'amministrazione».
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di Valeria Uva
da Il Sole 24ore del 01.05.10
- Emendamento approvato 5.2. (nuova formulazione) di Ventucci C. (Pdl)
commissioni riunite VI-X in sede referente riferita al C. 3350
[fonte: camera.it]
- PROPOSTE EMENDATIVE RELATIVE AL DECRETO-LEGGE 40/2010 relative al disegno di legge di conversione
commissioni riunite VI-X in sede referente riferite al C. 3350
[fonte: camera.it]
- Documentazione per l'esame di conversione in legge del DL 40/2010
Atto n.319 del 7 aprile 2010 del Servizio Studi - Dipartimento Finanze
[vd. pag.49-58 - fonte: camera.it]
- Iter di conversione in legge del DL 40/2010
Atto Camera n. 3350
[fonte: camera.it]
- ILSOLE24ORE.COM > Notizie Norme e Tributi ARCHIVIO
L'abc del decreto incentivi 2010
di Claudio Tucci del 23 marzo 2010
[fonte: il sole24ore.com]
- DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori. (10G0062) (GU n. 71 del 26-3-2010 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2010
[fonte: gazzettaufficiale.it - on line entro 60gg dalla data di pubblicazione in GU]
- PDF - COMUNICATO STAMPA - CNAPPC del 20 marzo 2010
[fonte: awn.it]
- argomenti di architettura - piano casa
rassegna stampa ed interventi a partire da gennaio 2008
Commenti
06/05/2010 08.32: Ristrutturazioni senza DIA
Finalmente si potrebbe dare spazio, professionalmente più semplice nell'iter, ai giovani architetti per i quali mi sembra sia la maggiore fonte di lavoro
Architetto Massimo D'INTINO
12/05/2010 12.55: AL FINE DI COMPRENDERE
"...a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa nè con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo...."
La riscrittura dell'articolo di legge mi ha lasciato perplesso e circa "l'uso dell'Italiano" vorrei comprendere:
- cosa si intende per "rapporti di dipendenza" ovvero se significhi semplicemente "non avente rapporti di lavoro subordinato" o altro.. soggetto magari ad interpretazione;
- come mai ancora si chiede una asseverazione al professionista circa i titoli abilitativi necessari o meno.. le amministrazioni competenti al controllo a cosa servono?
arch. antonio capasso
26/05/2010 10.18: competenze regionali
Credo che l'applicazione della norma, anche con le modifiche apportate in sede di conversione in legge, non comporti il superamento delle competenze regionali. Nella regione Toscana la manutenzione straordinaria e' subordinata alla presentazione di denuncia di inizio attività che costituisce, dopo venti giorni, titolo all'esecuzione dei lavori. Nel comma 4, art.6 del D.L. 40/2010, come modificato, si presuppone che per opere di manutenzione straordinaria un tecnico abilitato produca una dichiarazione che la normativa statale e REGIONALE, non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Restano quindi valide le leggi regionali vigenti.
Maurizio Upini
28/05/2010 16.53: geom
non capiscono nulla, ma si può combinare un disastro del genere, TUTTI I PROFESSIONISTI SI RIFIUTANO DI EMETTERE LA RELAZIONE E POI VEDIAMO
A.P.
vedi anche:
MS senza Dia - partito l'iter alla Camera
DL incentivi - agg. rass.stampa [28-03/16-04-10]
MS liberata dalla Dia (!)
di Enrico Milone - DL Incentivi
Deregulation casa, nodo sicurezza e limiti
DL incentivi - agg. rassegna stampa [27/21-03-10]
Abolizione della DIA per le opere di MS
Comunicato Ordine Architetti PPC di Roma e provincia
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Video - «si tratta di un atto di irresponsabilità»
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DL Incentivi - rassegna stampa
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Piano casa & Dl semplificazioni - di A.Schiattarella