Progettazione e competenze professionali

Precisazione Federazione Ordini Architetti PPC Lazio

In riferimento alla sentenza della Cassazione n.19292/2009, pubblichiamo un'importante precisazione diramata il 12 maggio 2010 dalla Federazione Ordini Architetti PPC del Lazio a tutte le istituzioni pertinenti.


Prot.n.07/2010
Rieti, 12/05/2010

Ai Sindaci dei Comuni della Regione Lazio - LORO SEDI
Ai Responsabili del Servizio Edilizia/Urbanistica dei Comuni Regione Lazio - LORO SEDI
Agli Uffici Decentrati del Genio Civile della Regione Lazio - LORO SEDI
Agli ATER della Regione Lazio - LORO SEDI
Alle Comunità Montane della Regione Lazio - LORO SEDI
Alle Aziende Sanitarie USL della Regione Lazio - LORO SEDI
Ai Consorzi Sviluppo Industriale della Regione Lazio - LORO SEDI
Ai Consorzi di Bonifica della Regione Lazio - LORO SEDI
Al Consiglio Nazionale Ingegneri - ROMA
Al Consiglio Nazionale Architetti - ROMA
Alla Federazione Regionale Ordini Ingegneri del Lazio - LATINA
A tutti gli Iscritti agli Ordini degli Architetti del Lazio - LORO SEDI


OGGETTO: Competenze professionali tecnici laureati e diplomati - Sentenza Corte di Cassazione n.19292/2009

Con riferimento alla Sentenza della Suprema Corte n.19292/2009 che, ribadendo alcuni principi noti, nega definitivamente che vi possa essere qualunque forma di "subordinazione" dell'architetto rispetto ai professionisti in possesso di titolo di studio inferiore (nel caso, quello di geometra) e determina con precisione le competenze dei tecnici diplomati, appare necessario ed opportuno precisare ciò che la pronuncia citata ribadisce con nettezza:

  • l'integrale progettazione, compresa quella edilizia e/o architettonica, e non solo il calcolo e la progettazione strutturale, di costruzioni anche modeste comportanti l'impiego del cemento armato, rientra nella competenze esclusiva dell'ingegnere e dell'architetto;
  • la prestazione di progettazione, a prescindere dalla sua articolazione in fasi distinte, richiede una competenza professionale unitaria corrispondente alla sua complessità;
  • i professionisti con titolo accademico (laurea triennale e/o magistrale) non possono assumere, nell'espletamento dell'attività professionale di propria competenza, una posizione subordinata rispetto ai professionisti in possesso del solo diploma.

La Corte considera, come da tempo affermato dagli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri, la progettazione una prestazione unitaria che deve essere espletata attraverso un omogeneo livello di competenze.

Condividendone appieno i contenuti, si evidenzia che le sentenze, quando esse provengono dalla Suprema Corte, assumono un ruolo di indirizzo giurisprudenziale, e costituiscono un precedente che gli altri Giudici applicano a fattispecie analoghe a loro sottoposte.

Pertanto invitiamo gli Enti destinatari della presente a volersi attenere a quanto sentenziato operando nel rispetto dei principi indicati.

In difetto, questi Ordini Provinciali si vedranno costretti ad esperire, presso le sedi deputate, tutte le azioni necessarie non solo alla tutela dei valori della professione dell'architetto, ma anche a protezione dell'interesse pubblico, alla salvaguardia del profilo etico della professione e dei diritti del cittadino.

Distinti saluti

 

di Federazione Ordini Architetti PPC del Lazio
del 12.05.10

 

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Commenti

21/05/2010 14.39: titolo
FANTASTICI !!! SAREBBE OPPORTUNO CHE TUTTI GLI ORDINI D'ITALIA, DIVULGASSERO I CONTENUTI DELLA SENTENZA, CON I MODI ED I TONI CONTENUTI NELLA PRESENTE.
roberto bettinelli

21/05/2010 23.08: SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N.19292/2009
CONDIVIDO LA SOSTANZA DI QUESTA IMPORTANTE SENTENZA, MA DEVO OSSERVARE CHE SENZA FREQUENTI E RIGOROSI CONTROLLI E ADEGUATE SANZIONI NON CESSERANNO LE VIOLAZIONI DI QUESTO DIRITTO.
ARCH. CRISTOFORO CESARE ZULIANI

28/05/2010 21.35: titolo
...era ora..!
margherita gualtieri

31/05/2010 14.54: OTTIMO
finalmente si alza la voce su questo tema.....nel paese dei geometri....ora bisognerà farla rispettare questa giustissima sentenza.
P.B.

11/06/2010 21.10: Mio padre è un geometra e mi ha insegnato molto
... ma lui da me non ha imparato gran che. Purtroppo, come tutte le altre sentenze della corte di cassazione che si sono espresse in merito all'esercizio abusivo della priofessione (riportate anche negli articoli di E. Milone), anche questa rimarrà disattesa poichè ovviamente non è chiaro di chi è la competenza di vigilare che tale abuso non continui ad essere perpetrato e soprattutto non emerge un quadro sanzionatorio adeguato al danno subito dalla categoria e soprattutto alla collettività. il valore aggiunto che un laureato (aggiungerei in architettura) potrebbe e dovrebbe essere in grado di apportare al progetto passano in secondo piano soppiantati da esigenze economiche e criteri speculativi che la nostra deontologia e preparazione umanistica dovrebbero farci rifiutare e che spesso anche per una concorrenza sleale siamo costretti ad accettare. Mi viene sempre in mente un'analogia con il campo sanitario quando vedo geometri (o ingegneri elettronici) che progettano in zone con vincolo paesaggistico ed è che non credo che molti si farebbero operare da un infermire quando a disposizione c'è una nutrita schiera di dottori laureati e specializzati in vari settori. Sarebbe meglio ovviamente di avvalersi delle specifiche competenze di cui ognuno dispone
C.M.

10/08/2010 09.59: Non solo nel privato
Condivibili ampiamente la sentenza della Suprema Corte e la presa di posizione dei Consigli Nazionali e deli Ordini Provinciali di Ingegneri e Architetti. Un altro piccolo sforzo e l'opera è compiuta: BISOGNEREBBE ESTENDERE LO STESSO PRINCIPIO (VIETATO SUBORDINARE UN INGEGNERE O UN ARCHITETTO A UN GEOMETRA) NEL LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI LOCALI E NON.
Ing. Lovallo Vito

vedi anche:

MS senza Dia - Un inutile pasticcio

Comunicato Ordine Architetti PPC di Roma e provincia

Competenze professionali e Dl incentivi

CNAPPC - Circolare 36/10

Competenze: sì al confronto, no ai blitz

DDL geometri - Lettera Ordine Architetti Roma

Nuovo anno, vecchi problemi

Sentenza Cassazione 19292/2009 - di A. Olivo

Architetti contro l'esercizio abusivo

Sentenza Cassazione 19292/2009 - di E. Milone

Il laureato non è un ausiliario del tecnico

Competenze professionali - breve rassegna stampa

Competenze Architetti e Ingegneri

CNAPPC - Circ. 101/09


data pubblicazione: sabato 15 maggio 2010
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