Stop al rinvio dei pagamenti dei servizi professionali
Lettera ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Roma
Lettera inviata il 28.06.2011 - Prot. 34/1250
Ai Sindaci ed ai responsabili degli Uffici di Ragioneria
dei COMUNI della Provincia di Roma
e p.c. Avcp
A seguito delle molte segnalazioni pervenute da colleghi, l'Ordine degli Architetti PPC di Roma deve denunciare il perdurare di una situazione che, non correttamente, ricade sui professionisti che operano nel campo delle opere pubbliche.
È ormai triste consuetudine delle pubbliche amministrazioni rimandare il pagamento delle spettanze professionali solo dopo l'ottenimento del relativo finanziamento.
Con la presente chiediamo, anche nel rispetto della Deliberazione della Autorità LL.PP. n. 169 del 04/11/2004 che ad ogni buon fine si riporta in calce, che i compensi dovuti ai professionisti siano onorati con la giusta tempistica ed eventualmente anticipati con fondi propri.
A questo proposito si ricorda che già secondo la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, come Recepita dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, i contratti - ove la data o il periodo di pagamento non siano stabiliti nel contratto - devono essere onorati entro 30 gg. dalla effettiva prestazione superati i quali gli interessi cominciano a decorrere automaticamente, senza che sia necessario un sollecito.
Considerato anche il momento di grande difficoltà che la professione attraversa, riteniamo che l'utilizzo dei fondi propri per la corresponsione dei compensi da parte delle stazioni appaltanti sarebbe un semplice ma importante contributo per la libera professione.
In conclusione auspichiamo che le Stazioni appaltanti inseriscano una voce nel proprio bilancio per anticipare le spese di progettazione e che l'Autorità sui Lavori pubblici ribadisca quanto già affermato producendo ulteriori documenti e avviando anche un monitoraggio atto a verificare il rispetto di questa disposizione da parte dei singoli enti.
Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 169 del 04/11/2004
Deliberazione n. 169 del 04/11/2004 legge 109/94 Articoli 17 - Codici 17.1
Il comma 12 bis dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., introdotto dall'art.6, comma 4, della legge n. 415/98, dispone che le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi per l'espletamento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Successivamente al 18.12.1998, data di entrata in vigore della legge n. 415/1998 non è consentito, pertanto, l'affidamento di incarichi di progettazione subordinando la corresponsione dei compensi al finanziamento dell'opera. È appena il caso di evidenziare che le stazioni appaltanti, in simili casi, dovrebbero provvedere alla corresponsione dei compensi, almeno temporaneamente, con fondi propri.