Il Professionista non può, senza l’esplicito assenso del committente, essere compartecipe nelle imprese, società e ditte fornitrici dell’opera progettata o diretta per conto del committente. Nel caso abbia ideato o brevettato procedimenti costruttivi, materiali, componenti ed arredi pro-posti per i lavori da lui progettati o diretti, è tenuto ad informare il committente.
Ciò significa che il Professionista dovrà ricevere per iscritto l’avvenuta autorizzazione da parte del Committente regolarmente sottoscritta.
Cordiali saluti.
Enrico Dante