Ringraziando anticipatamente,
porgo distinti saluti
la disciplina delle incompatibilità nell’ambito del rapporto di pubblico impiego è contenuta – essenzialmente – nell’art. 53, D. lgs. n. 165 del 2001 (T.U. Pubblico Impiego).
La norma in questione, in generale, esclude che il dipendente pubblico a tempo pieno possa svolgere ulteriore e diversa attività professionale salvo ipotesi particolari e comunque sempre con l’autorizzazione dell’amministrazione di pertinenza.
I professionisti iscritti ad albo, in particolare, devono chiudere la P.I. ed iscriversi nella sezione speciale dell’albo laddove prevista dai rispettivi Ordini.
Cordiali saluti