lavoro come dipendente per un impresa edile, inquadrato come impiegato di 4° livello, vorrei sapere che tipo di attivita’ professionale posso svolgere per conto dell’impresa a qual’e’ la modalita’ per farlo, se l’impresa deve avere qualche caratteristica nel suo oggetto sociale, se dovrei avere un’assicurazione professionale ad hoc o altro.
Ad esempio, nella redazione di una pratica edilizia dovrei avere una lettera di incarico da parte del committente, ma in realta’ sono gia’ stipendiato dall’impresa, oltretutto e’ un evidente conflitto di interessi.
Grazie in anticipo
Qualora l’attività – di natura professionale – da lei svolta in favore del datore di lavoro non dovesse corrispondere alle mansioni proprie del suo livello contrattuale si potrebbe pretendere un superiore inquadramento, in ipotesi di svolgimento di mansioni di livello superiore, oppure richiedere il c.d. danno da demansionamento qualora lei fosse stato adibito allo svolgimento di mansioni inferiori rispetto a quelle proprie.
Infine, se le attività in questione fossero di natura tipicamente professionale e del tutto scollegate da quelle tipiche delle mansioni assegnate si potrebbe addirittura ipotizzare il diritto a pretendere il pagamento degli onorari di architetto in aggiunta alla retribuzione da lavoro subordinato.
Per il resto, non rileva il contenuto dello statuto societario del datore di lavoro né pare sussistere alcun conflitto di interessi rispetto al caso in esame, in cui pare di capire che il committente esterno incarica, per lo svolgimento di attività professionale, il suo datore di lavoro.
Quanto alla questione relativa all’assicurazione professionale si rileva che a termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista, “per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale”, cosicché a tutela del cliente, “il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale”.
Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d’opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato).
Peraltro, qualora il direttore tecnico sia lavoratore subordinato dell’impresa di costruzioni, come nel caso di specie, l’onere di stipulazione della polizza assicurativa sarà posto a carico del datore di lavoro a prescindere dalla sottoscrizione di elaborati e relazioni.
E ciò in quanto, ai sensi dell’art. 2049, c.c., grava sul datore di lavoro la responsabilità per i danni provocati a terzi in conseguenza del fatto illecito commesso dal lavoratore nell’esecuzione della prestazione.
Cordiali saluti
FG