la questione che sottopongo alla tua attenzione è la seguente:
nell’affidamento di incarichi di progettazione, responsabile del procedimento e direzione lavori nell’ambito del Codice appalti attualmente in vigore, mi conferma la permanente validità del parere prot. 334 del 15 marzo 2019 del CNA PPC, per il quale si ritiene insussistente l’obbligatorietà di iscrizione per attività ricadenti nell’ambito di applicazione del codice dei contratti?
cordialmente
La non necessità dell’iscrizione agli ordini professionali è stata ribadita anche dalla Corte di Cassazione e da alcune sezioni regionali della Corte dei Conti che hanno specificato che l’onere dell’iscrizione agli Albi professionali sussiste se l’iscrizione è richiesta dalla specifica legislazione relativa all’incarico da svolgere.
Nel caso della progettazione, della direzione dei lavori, dei collaudi ecc. normati dal Codice dei Contratti Pubblici 50/2016 e smi per i pubblici dipendenti è sufficiente l’abilitazione all’esercizio della professione di architetto.
arch. Alessandra Montenero