Mi pare di capire che, come recita il DPR 380/01 all’art. 7, il professionista non sia tenuto all’attivazione delle procedure per l’ottenimento dei titoli autorizzativi comunali, come avviene nell’edilizia privata (CILA, SCIA, ecc.), in quanto adempimento in capo alle amministrazioni pubbliche. Vorrei sapere se questo è valido anche per le autorizzazioni sismiche, per i nulla osta rilasciati dalle soprintendenze, per i pareri ASL, ecc., soprattutto alla luce delle verifiche che un professionista deve effettuare sui documenti in caso ad esempio di coordinamento della sicurezza.
Grazie.
Cordiali saluti.
Il professionista incaricato di effettuare l’attività professionale di progettazione per la realizzazione di opere pubbliche è esonerato dal dover acquisire qualsivoglia autorizzazione inerente la realizzazione dell’opera medesima.
Il Codice dei Contratti Pubblici, DLgs 18 aprile 2016 e s.m.i. , all’art. 27 “Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori” stabilisce al comma 1 che “L’approvazione dei progetti viene effettuata in conformità alla legge 241/’90 e s.m.i. ed alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge 241 del 1990.”
Cordiali saluti