In considerazione del ripetersi di bandi per servizi di Architettura e Ingegneria che prevedono lo svolgimento di prestazioni professionali palesemente sottostimate o addirittura gratuite a favore di Amministrazioni pubbliche, si esprimono le seguenti considerazioni.
Premesso che la normativa, attuale e vigente, così si esprime:
- Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016, all’art. 24 comma 8: “Il Ministro della giustizia…approva…le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell’affidamento.”.
- Codice dei Contratti, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, all’art. 24 comma 8-bis: “Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata.”.
- Codice dei Contratti, D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, all’art. 24 comma 8-ter: “Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso”.
- Che il 20.05.2017 con decreto correttivo del codice degli Contratti il nuovo comma 8 dell’art. 24 ha previsto che i parametri professionali (di cui al Dm. 17 giugno 2016) diventino vincolanti per le stazioni appaltanti nella definizione dell’importo dell’incarico da porre in gara (o da affidare in via diretta, nei casi consentiti).
- Decreto Legge n. 148 16.10.2017, Emendamento sull’equo compenso, art. 19-bis comma 1, viene inserito, dopo l’art. 13 della L. n. 247 del 31.12.2012, l’art. 13-bis Equo compenso e clausole vessatorie; in tale articolo, al comma 2: “si considera equo il compenso […] quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione […]”.
- Decreto Legge n. 148 16.10.2017, Emendamento sull’equo compenso, art. 19-bis comma 2: “La pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo l’entrata in vigore della presente legge”
- Codice deontologico, art. 20 (Concorrenza sleale) comma 2: “La rinunzia, totale o parziale, al compenso è ammissibile soltanto in casi eccezionali e per comprovate ragioni atte a giustificarla. La rinunzia totale o la richiesta di un onorario con costi sensibilmente e oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione e di importo tale a indurre il committente ad assumere una decisione di natura commerciale, falsandone le scelte economiche, è da considerarsi comportamento anticoncorrenziale e grave infrazione deontologica
- Codice deontologico, art. 24 (Contratti e compensi) comma 6: “La richiesta dei compensi, di cui ai commi 1° e 3° del presente articolo, palesemente sottostimati rispetto all’attività svolta, o l’assenza di compensi, viene considerata pratica anticoncorrenziale scorretta e distorsiva dei normali equilibri di mercato e costituisce grave infrazione disciplinare”.
- Codice Civile, art. 2233 (Compenso): “[…] la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione.”
che pertanto per le professioni tecniche, tra le quali quella dell’architetto, trovano applicazione nella definizione dell’importo dell’incarico da porre in gara le tabelle del Dm 17.6.2016 Ministero della Giustizia di concerto con Ministero Infrastrutture e Trasporti ,ex D.M. 143 del 31.10.2013
L’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e provincia AVVISA i propri iscritti che svolgere gratuitamente prestazioni professionali relative al Codice Contratti nei confronti di qualsivoglia Amministrazione pubblica rappresenta violazione delle citate norme nonché grave illecito deontologico.
PERTANTO, eventuali comportamenti contrari alle succitate norme verrà perseguito per le vie legali, oltre a
comportare deferimento al Consiglio di Disciplina.