Comunicazione

Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari / Istruzioni operative per l’iscrizione

Per informazioni e utilità agli iscritti all’Ordine  pubblichiamo quanto riportato in un comunicato del Presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone, in merito alle istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari attraverso l’Applicativo predisposto per la gestione dei relativi processi.Dal 10 settembre 2018 sono aperte le iscrizioni all’albo nazionale  seguito del nuovo quadro normativo che stabilisce che, a partire dal 15 gennaio 2019 in poi, renderà obbligatorio per le Stazioni Appaltanti attingere dagli elenchi preposti.

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=dbf5502f0a7780420545572059f983fd

Comunicato del Presidente del 18 luglio 2018
Istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale obbligatorio  dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari.
In riferimento a quanto  disposto dagli articoli 77 e 78 del Codice dei contratti pubblici, nonché dalle  Linee guida n.5, in esito alla delibera n. 648 adottata dal Consiglio  dell’Autorità in data 18 luglio 2018, si diramano, a beneficio degli utenti interessati,  le seguenti istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo nazionale  obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei commissari  attraverso l’Applicativo predisposto per la gestione dei relativi processi.
1.  L’iscrizione all’Albo, il procedimento di estrazione e la gestione  dell’Albo avvengono attraverso l’Applicativo reso disponibile dall’Autorità  nella sezione servizi del portale http://www.anticorruzione.it.
2.  I candidati in possesso dei requisiti di esperienza, di professionalità  e di onorabilità previsti dalle Linee guida n.5 possono iscriversi all’Albo,  attraverso l’Applicativo, autocertificando, ai sensi del decreto del Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti. Il  richiedente deve essere in possesso di un dispositivo per la firma digitale, di  un indirizzo PEC e disporre di credenziali username e password rilasciate dal  sistema dell’Autorità.
3.  I candidati predispongono la domanda di iscrizione accedendo direttamente  all’Applicativo e compilando i campi previsti. I candidati possono allegare  alla domanda di iscrizione esclusivamente un proprio curriculum vitae.  Terminato l’inserimento dei dati, l’Applicativo genera un documento in formato  .pdf che contiene le dichiarazioni rese. Il documento deve essere scaricato  dall’esperto, da questi firmato digitalmente e ricaricato nell’Applicativo. La  corretta ricezione del documento ricaricato e inviato perfeziona l’iscrizione  all’Albo. L’esperto può verificare o modificare i dati della propria iscrizione  consultando l’Albo stesso o accedendo alle apposite sezioni dell’Applicativo.  Sono segnalate tramite l’Applicativo dal soggetto interessato (esperto o  stazione appaltante) le modifiche che incidono sul possesso dei requisiti o  altre modifiche delle condizioni soggettive dell’esperto, nonché le circostanze  previste dai paragrafi 4.9 e 4.10 delle Linee guida n.5.
I candidati che possiedono i  requisiti per l’iscrizione in più di una delle categorie di cui al paragrafo  2.2 delle Linee guida n.5 compilano la domanda selezionando tutti i profili  posseduti e autocertificando il possesso dei requisiti di una delle categorie  indicate. In ogni caso il candidato deve dichiarare se è dipendente di una  stazione appaltante e se ha ricevuto sanzioni nel corso della sua attività  lavorativa e professionale, anche se riferite ad una categoria diversa da  quella per la quale viene autocertificato il possesso dei requisiti. Gli  esperti dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici possono iscriversi o  solo come commissari interni dell’amministrazione di appartenenza, oppure sia  come commissari interni dell’amministrazione di appartenenza che come  commissari esterni per le procedure indette dalle altre stazioni appaltanti. Ai  fini della dimostrazione dei requisiti di professionalità di cui ai precedenti  paragrafi 2.3 lettera f), 2.4 lettera g), 2.5 lettera e) e 2.6 lettera d) delle  Linee guida n.5 si intende come incarico tipico dell’attività svolta una  prestazione retribuita pertinente alla professionalità della sottosezione cui  l’esperto intende iscriversi. Si prescinde dal requisito della retribuzione per  gli incarichi conferiti a dipendenti pubblici da una pubblica amministrazione.  Sono inoltre valutabili, indipendentemente dalla retribuzione, gli incarichi  di: RUP, commissario di gara, direttore dei lavori, direttore dell’esecuzione  nonché l’aver conseguito un titolo di formazione specifica nelle materie  relative alla contrattualistica pubblica o alla specifica sottosezione per cui  si chiede l’iscrizione.
4.  L’iscrizione all’Albo può essere effettuata in qualsiasi momento  dell’anno solare, fermo restando che la tariffa di iscrizione stabilita dal  decreto del Ministro delle  Infrastrutture e dei Trasporti del 12 febbraio 2018 è dovuta per ciascun anno  solare indipendentemente dalla data di iscrizione. Il mancato pagamento della  tariffa comporta il rifiuto dell’iscrizione. In fase di avvio dell’Albo la  tariffa versata per le iscrizioni effettuate nel 2018 è comprensiva  dell’annualità dovuta per il 2019. La tariffa per gli anni successivi a quello  dell’iscrizione dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno.  Qualora l’esperto non versi la tariffa entro il predetto termine viene sospeso  dall’Albo e, in difetto di regolarizzazione entro 30 giorni dal sollecito  dell’Autorità, cancellato dall’Albo. Per il versamento della tariffa si  osservano le istruzioni indicate nel sito dell’Autorità. La tariffa non è  esigibile nei riguardi degli esperti iscritti unicamente come commissari  interni delle amministrazioni aggiudicatrici di appartenenza. Il rigetto della  domanda di iscrizione ovvero la cancellazione dall’Albo non comportano il  diritto alla restituzione della tariffa versata, vista la necessaria attività  istruttoria in capo ai competenti uffici dell’Autorità.
5.  Ogni anno, entro il 31 gennaio, ai fini del mantenimento  dell’iscrizione, oltre al pagamento della tariffa di iscrizione se dovuta,  l’esperto conferma tramite l’Applicativo la permanenza dei requisiti  dichiarati. L’esperto comunica, tramite l’Applicativo, anche l’intenzione di  cancellarsi dall’Albo, portando a termine comunque le attività nella  commissione in cui sia stato nominato commissario. L’esperto che non sia  componente di commissioni è cancellato senza ulteriori formalità, altrimenti è  escluso dalla visibilità pubblica dell’Albo e definitivamente cancellato a  seguito della comunicazione della stazione appaltante di cui al successivo  punto 10.
6.  La stazione appaltante richiede tramite l’Applicativo, in coerenza con  le previsioni della documentazione di gara, che può prevedere, per ciascuna  delle tipologie professionali, oltre alle sottosezioni principali, una o più  sottosezioni equivalenti o subordinate, anche al fine di ridurre le probabilità  che l’estrazione possa non individuare il numero di esperti richiesti, la lista  di esperti tra cui sorteggiare, ai sensi del dell’articolo 77, comma 3 del  Codice dei contratti pubblici, i componenti esterni della commissione. Allo  scopo indica secondo la struttura proposta dall’Applicativo:

– il  CIG della procedura di affidamento

– la  sezione dell’Albo;

– se  l’affidamento è di particolare complessità;

una  o più sottosezioni principali in cui devono essere iscritti gli esperti da  estrarre e per ciascuna di esse le eventuali sottosezioni equivalenti o  subordinate, in coerenza con le previsioni della documentazione di gara;

il  numero di esperti da estrarre, in misura pari al doppio o al triplo degli  esperti da nominare.
7.  La  documentazione di gara deve essere redatta fornendo le predette informazioni e,  allo scopo, può prevedere, per ciascuna delle tipologie professionali, oltre  alle sottosezioni principali suindicate, una o più sottosezioni equivalenti o  subordinate, anche al fine di ridurre le probabilità che l’estrazione possa non  individuare il numero di esperti richiesti.
8.   L’ANAC, tramite l’Applicativo, previa  verifica delle informazioni inserite, fornisce alla stazione appaltante  richiedente la lista degli esperti estratti, con i seguenti criteri:

gli esperti sono estratti tra quelli, della sezione, sottosezione e  livello di esperienza indicati dalla stazione appaltante con il minor numero di  nomine ricevute a componente di commissione giudicatrice, considerando tutte le  sottosezioni cui è iscritto e tutti i periodi di iscrizione, esclusi gli  interni alla stazione appaltante, quelli sospesi nonché quelli temporaneamente  non estraibili in quanto già estratti in una procedura di composizione di altra  commissione non ancora definita;

la casualità e l’indipendenza dell’estrazione degli esperti dal gruppo composto  come indicato alla lettera a) è assicurata attraverso la funzionalità di  generazione di numeri casuali messa a disposizione da un servizio esterno di  randomizzazione. Nel caso di indisponibilità di detto servizio esterno la  generazione dei numeri casuali avviene utilizzando le funzionalità messe a  disposizione dall’ambiente operativo dell’Applicativo.
Per le estrazioni relative alla sezione speciale si applicano inoltre  gli ulteriori criteri previsti all’articolo 77, comma 3, primo periodo del Codice  dei contratti pubblici.
L’estrazione si considera  validamente effettuata quando il numero degli esperti estratti risulti  corrispondente a quello richiesto dalla stazione appaltante. In tale ipotesi  l’Applicativo genera un file formato pdf contente i nominativi e i riferimenti  degli esperti estratti, che costituisce la lista di cui all’articolo 77, comma  3 del Codice dei contratti pubblici. La disponibilità di detto file  nell’Applicativo integra la comunicazione da parte dell’ANAC ai sensi della  predetta disposizione. L’estrazione validamente effettuata può essere  annullata, attraverso l’Applicativo, previa adeguata motivazione. In tal caso  la stazione appaltante procede ad una nuova richiesta di estrazione per la  stessa procedura di affidamento.
Se l’estrazione non consente di  soddisfare le richieste della stazione appaltante, per insufficiente  disponibilità di esperti estraibili, la stessa è invalida. L’Applicativo genera  un file formato pdf contenente l’esito negativo dell’estrazione. In tale  ipotesi la stazione appaltante, per la generazione della lista, dovrà ripetere  la procedura di estrazione.
9.    Con  le stesse modalità e criteri è richiesta dalla stazione appaltante una nuova  lista di esperti necessari alla costituzione o al reintegro della commissione  nei casi di cui al successivo punto n.11, terzo e quarto periodo.
10.  La stazione appaltante dà comunicazione all’Autorità, tramite  l’Applicativo, dell’avvenuta pubblicazione della commissione sul sito della  stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 29 del Codice dei contratti  pubblici, contestualmente alla comunicazione di cui al periodo che segue. Entro  3 giorni dalla nomina della commissione va comunicato all’Autorità tramite  l’Applicativo: l’esito del sorteggio, la composizione della commissione, ivi  compresi i componenti interni, e inoltre gli eventuali impedimenti che hanno  escluso dal sorteggio esperti estratti o la eventuale mancata accettazione  dell’incarico da parte di alcuni di essi. La tempestività della comunicazione è  essenziale ai fini del corretto funzionamento dell’Applicativo, poiché gli  esperti compresi nella lista rimangono in condizione di non estraibilità fino  all’adempimento della presente disposizione.
11.  In caso di impedimento di uno o più candidati designati, ovvero in  presenza di una causa ostativa di cui ai paragrafi 2 e 3 delle Linee guida n.  5, è individuato, con nuovo sorteggio pubblico, un sostituto all’interno della  lista dei rimanenti soggetti, con le stesse professionalità, già proposta  dall’Autorità. Se i soggetti in lista non sono sufficienti, la stazione  appaltante richiede all’Autorità un’integrazione alla lista dei candidati. Nel  caso in cui detto o altro impedimento si manifesti dopo la costituzione della  commissione, la stazione appaltante richiede, tramite l’Applicativo, una nuova  lista di candidati per il sorteggio del candidato da sostituire, indicando le  motivazioni.
12.  Entro 3 giorni dalla conclusione dei lavori della commissione la  stazione appaltante ne dà informazione all’ANAC tramite l’Applicativo.
13.  Nel caso di richieste relative a procedure per l’affidamento di  servizi e forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo,  effettuate nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, di cui all’articolo  77, comma 3, del Codice, la stazione appaltante indica, tramite l’Applicativo,  oltre quanto previsto nel precedente punto n.7:

le  caratteristiche di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo,  effettuate nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, dell’offerta da giudicare;

i  motivi per cui non può farsi ricorso alla selezione mediante estrazione degli  esperti selezionati con estrazione tra quelli presenti nelle sottosezioni  dell’Albo;

i  nominativi e le competenze degli esperti, iscritti all’Albo, proposti come  commissari e l’eventuale numero e caratteristiche degli esperti esterni da  sorteggiare.
L’Autorità può richiedere integrazioni alla documentazione prodotta o  convocare in audizione la stazione appaltante. Ove l’Autorità non concordi su  tutti o parte dei profili proposti si procede con i criteri ordinari di  estrazione nella sottosezione che la stazione appaltante deve comunque indicare  nella richiesta;
14.  Ai fini delle sanzioni previste a carico dell’iscritto all’Albo dal  paragrafo 4.13 delle Linee guida n. 5, si intende come reiterata omissione la  mancata presentazione dei documenti ivi indicati per 3 volte.
15.  Ai fini delle sanzioni previste a carico dell’iscritto all’Albo dal  paragrafo 4.14 delle Linee guida n. 5, il biennio ivi indicato si intende come quello  composto dall’anno solare in corso e da quello ad esso precedente.
16.  Ai fini dell’iscrizione degli esperti, l’Albo è operativo dal 10  settembre 2018;
17.  Ai fini dell’estrazione degli esperti, l’Albo è operativo, per le  procedure di affidamento per le quali i bandi o gli avvisi prevedano termini di  scadenza della presentazione delle offerte a partire dal 15 gennaio 2019. Da  tale data, è superato il periodo transitorio di cui all’articolo 216, comma 12,  primo periodo, del Codice dei contratti pubblici.

Raffaele Cantone
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 26  luglio 2018
Il Segretario Maria Esposito