Comunicazione

Conservazione del catasto terreni – verificazioni quinquennali gratuite

ex artt. 118 e 119 del Regolamento n. 2153/1938

Nel corso del 2020, l’Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti avvenuti – sia in aumento che in diminuzione – nella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Articoli 118 e 119 del Regolamento n.2153/1938) nei comuni di: Anticoli Corrado; Arsoli; Artena; Camerata Nuova; Mandela; Casape; Castel Madama; Ciciliano; Cineto Romano; Guidonia Montecelio; Licenza; Percile; Riofreddo; Roccagiovine; Roviano; Sambuci; San Gregorio Da Sassola; San Polo Dei Cavalieri; Sant`Angelo Romano; Saracinesco; Tivoli; Vallepietra; Valmontone; Velletri; Vicovaro; Vivaro Romano; Lariano.

QUANDO E’ POSSIBILE CHIEDERE LA VERIFICA

La variazione del reddito dominicale (art. 29 – ex art. 26 – del DPR n. 917/1986) è possibile in caso di:

– sostituzione della qualità di coltura presente in catasto con un’altra di maggiore o minore reddito

– diminuzione della capacità produttiva del terreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosioni ecc.), oppure per infestazioni e/o malattie interessanti le piantagioni, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale.

COME CHIEDERE LA VERIFICA

Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2020, la denuncia dei cambiamenti all’Ufficio Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle Entrate (Art. 30 – ex art. 27 – del DPR n. 917/1986), utilizzando i modelli disponibili presso l’Ufficio e sul sito www.agenziaentrate.gov.it, seguendo questo percorso: “Cittadini” – “Fabbricati e terreni” – “Aggiornamento dati catastali e ipotecari” – “Variazioni colturali” (link). Inoltre, i possessori possono presentare la denuncia di variazione colturale utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE, disponibile sullo stesso sito.

Nelle denunce devono essere indicati, tra l’altro:

– nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del denunciante o quello eletto nel Comune se il denunciante ha il domicilio effettivo in un altro Comune

– il Comune dove si trovano i beni da verificare

– la causa e il tipo di cambiamenti

– i dati catastali dei fondi in cui è avvenuto il cambiamento; se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento che potrà essere solo indicativa e, quindi, non necessariamente firmata da un tecnico.

Per le denunce riconosciute regolari l’Ufficio rilascia sempre ricevuta.

L’Ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultano regolarmente intestati ai loro possessori (Art. 115 del Regolamento n. 2153/1938).

Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di conservazione e neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del Regolamento 2153/1938), i possessori interessati dovranno pagare le spese sostenute dall’Agenzia.

La pubblicazione dei risultati della verificazione, a cura dell’Agenzia delle Entrate (Art.10 della legge n.679/1969), sarà resa nota con apposito manifesto. In ogni caso, se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000).

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica (art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

Si ricorda infine che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati, (Art. 8 della Legge n. 679/1969, Art. 1 del DPR n. 139/1998 e Art. 13, comma 14 ter, del Dl n.201/2011).

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