oggetto: Fabbricati rurali censiti al catasto terreni da dichiarare al catasto edilizio urbano come previsto dall’articolo 13, comma 14-ter e 14-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 – Chiarimenti riguardanti gli Atti di Contestazione.
Ad integrazione della nota del 7 marzo 2018, prot. n. 22204, con la quale è stata fornita risposta a quesiti richiesti dal Collegio Provinciale dei Geometri e Geometri Laureati di Viterbo, si forniscono ulteriori indicazioni in relazione a quesiti fatti pervenire, per le vie brevi, da tutte le Organizzazioni professionali delle Province della Regione Lazio.
In particolare è stato richiesto di chiarire le modalità dell’autotutela per annullamento degli atti di contestazione, ai sensi dell’art. 16 L. 472/1997.
Al riguardo, preliminarmente, si evidenzia che, a seguito della notifica dell’atto di contestazione, l’autore della violazione (o il coobbligato) può alternativamente, entro il termine per ricorrere (60 giorni):
a) definire la sanzione con il pagamento nella misura ridotta a un terzo della sanzione contestata;
b) presentare deduzioni difensive, in mancanza delle quali l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile avanti la Commissione tributaria;
c) impugnare immediatamente l’atto innanzi alla Commissione tributaria.
Con specifico riferimento all’ipotesi di cui alla lettera b) – presentazione di deduzioni difensive – si rammenta che, a norma del comma 4 dello stesso articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997, l’Ufficio, nel termine di un anno dalla presentazione delle predette deduzioni, “irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime”. A tale ultima fattispecie vengono ricondotte anche le istanze ovvero le segnalazioni, con le quali il destinatario intenda contrastare la contestazione notificata o rappresenti all’Ufficio elementi o argomenti volti ad un riesame della vicenda, con l’obiettivo di ottenere l’annullamento o la riduzione della sanzione. Alla luce di quanto sopra, e conformemente a quanto stabilito dal dettato normativo, si considerano le eventuali richieste di autotutela come osservazioni difensive, se tempestive, e come richieste di riesame ex DM 37/1997, se relative al provvedimento definitivo di irrogazione sanzioni.
È stata, inoltre, formulata specifica richiesta di chiarimento, in merito alle volture catastali cartacee, con particolare riferimento alla mancata registrazione di domande di volture, da parte degli Uffici provinciali – Territorio, relative ad atti e/o dichiarazioni di successione nei quali per i soggetti “contro” viene rilasciata la dichiarazione di possesso ultraventennale.
A tal proposito, si rappresenta che gli Uffici verificano la coerenza della domanda stessa e dei relativi documenti allegati con le risultanze catastali. Le richieste di aggiornamento dell’intestazione catastale, qualora riportino un’affermazione o una negazione di titolarità di diritti reali che non trova riscontro nelle risultanze degli atti catastali, non possono essere accolte. In particolare, la presenza di circostanze, riportata negli atti del catasto, che possa mettere in discussione il contenuto della stessa domanda e della dichiarazione sostitutiva è uno dei motivi di mancato accoglimento degli atti di aggiornamento: nello specifico, la presenza di una qualsiasi movimentazione del cespite e delle titolarità, iscritti in catasto, che vede protagonista la parte eventualmente destinataria dell’azione di usucapione, rende di fatto impossibile il perfezionamento della stessa e conseguentemente ineseguibile la correlata domanda di volture.