Comunicazione

I DECRETI DI MODIFICA DELLA SCIA

Resta la sanzione detentiva per la falsa asseverazione del tecnico

Due strumenti normativi sull’edilizia sono stati approvati dal Governo in attuazione della legge Madia n.124 del 7.8.2015.

Il primo è già in vigore da pochi giorni. Si tratta del decreto legislativo 30 giugno 2016 n.126, (Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2016 n.126) che modifica alcuni aspetti della SCIA, introducendo innovazioni nell’art.19 della legge 241/1990. Tali modifiche danno attuazione a parte della legge Madia. n. 124 del 7.8.2015.

Seguendo i principi dettati dalla legge Madia, la Scia opera ampiamente nei confronto del rapporto tra cittadino e amministrazione pubblica. Pertanto regola una ampia gamma di situazioni e non è relativa solo all’edilizia e all’urbanistica.

Il secondo decreto, ancora da emanare, indicato come cosiddetto Decreto legislativo Scia 2, inciderà anche specificamente sull’edilizia; introdurrà le modifiche alla Scia nell’ambito del Testo Unico dell’Edilizia DPR 380/2001. In tale contesto dovrebbe essere finalmente razionalizzata la questione dei troppi titoli abilitativi in edilizia con la eliminazione di Cil e DIA. Inoltre l’attuale certificato di agibilità verrà eliminato per essere sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità, SCA.

Tornando al DLgs 126 già in vigore, l’art.1, comma 2, stabilisce in linea generale la libertà di iniziativa privata in questi termini: “Allo scopo di garantire certezza sui regimi applicabili alle attività private e di salvaguardare la libertà di iniziativa economica, le attività private non espressamente individuate ai sensi dei medesimi decreti o specificamente oggetto di disciplina da parte della normativa europea, statale e regionale, sono libere.”

L’art. 2 stabilisce che le pubbliche amministrazioni destinatarie delle istanze, segnalazioni e comunicazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli di cui al comma 1. Anche questa norma ha carattere generale: infatti nel caso di Scia in edilizia i modelli sono già stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e sono stati adottati sia dal Comune di Roma che dalla Regine Lazio.
Il comma 4 dell’art. 2 stabilisce che l’amministrazione può chiedere all’interessato informazioni o documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza, segnalazione o comunicazione al modello pubblicato sul sito dell’amministrazione. E’ inoltre vietata ogni richiesta di documenti ulteriori rispetto a quelli indicati nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione.

L’art. 3 introduce nella legge 241/1990, i due articoli 18 bis e 19 bis. L’articolo 18 bis regola la presentazione delle istanze, segnalazioni o comunicazioni; all’ultimo periodo stabilisce che «……in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l’amministrazione dispone la sospensione dell’attività intrapresa». Ai sensi del successivo art.4 le Regioni e gli enti locali hanno tempo fino al 1° gennaio 2017 per adeguarsi alle disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 19-bis della legge n. 241 del 1990, come introdotti o modificati dall’articolo 3.

Purtroppo non è stato modificato il comma 6 dell’articolo 19 della legge 241/1990: “Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni.” Tale comma stabilisce una pena detentiva per il tecnico abilitato che sottoscrive l’attestazione o asseverazione sulla rispondenza a norma dell’intervento. Asseverare la rispondenza a tutte le norme del progetto o dell’intervento edilizio, costituisce un atto molto rischioso, quasi temerario, vista la congerie di norme di tipo nazionale, regionale e comunale che regolano il settore dell’edilizia. Ferma restando la responsabilità del professionista nel caso di errori e false dichiarazioni, e confermando la giustezza della scelta del legislatore sul fatto che la firma di asseverazione del professionista consente l’inizio dei lavori senza necessità di controlli da parte dell’amministrazione, occorre considerare che la sanzione prevista è eccessiva. Le modifiche all’art.19 della legge 241/1990 avrebbero dovuto costituire occasione per affrontare anche questo aspetto. In merito, occorre considerare che l’art. 23, comma 6 del TUE stabilisce solo il ricorso all’Ordine in caso di asseverazioni non veritiere, ma resta la possibilità di applicazione delle sanzioni detentive stabilite nell’art.19 della legge 241 e nell’art. 29, comma 3 del TUE. In ogni caso si presenta una esigenza di chiarimento e di coordinamento tra le due normative.

L’occasione per tale coordinamento è offerta dalla approvazione del sopra detto Decreto SCIA 2 che modifica il Testo Unico dell’edilizia. A tale scopo occorre che a livello nazionale vengano assunte iniziative presso Governo e Parlamento.

3 agosto 2016

Enrico Milone.