Il Consiglio di disciplina dell’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia è stato nominato dal Presidente del Tribunale di Roma in data 17.2.2014, nell’ambito di un elenco di auto-candidature trasmessa dall’Ordine. Il Consiglio si è insediato il 4 marzo 2014.
I Consigli di disciplina sono una novità assoluta nell’ordinamento della professione perché la legge istitutiva della professione del 1923 e il decreto del 1925 avevano attribuito il compito della disciplina al Consiglio dell’Ordine.
La loro istituzione è stato il punto focale della riforma del 2011-2012. Il legislatore ha tenuto conto che i consigli degli Ordini, essendo eletti dagli iscritti all’Albo, avevano difficoltà a svolgere procedimenti contro i propri elettori. Tale difficoltà era testimoniata dalla scarsità dei procedimenti attivati e dalla ancora minore quantità di sanzioni comminate. Il tutto in una situazione in cui il Parlamento sta varando moltissime leggi, specialmente in campo edilizio e urbanistico che, a salvaguardia del pubblico interesse, prevedono l’intervento dell’Ordine ai fini disciplinari. Sul significato della istituzione del Consiglio di Disciplina appare opportuno sottolineare quanto riportato sul sito web del CNAPPC: “L’auspicio del Consiglio Nazionale è che l’importante istituto della disciplina, alla luce delle nuove disposizioni normative, tragga nuove energie e sappia cogliere il necessario rinvigorimento, affermandosi con forza quale punto cardine del sistema ordinistico per comunicare alla società civile quanto siano importanti l’etica e la competenza, mettendo al bando malaffare e incompetenza.”
Il Consiglio di disciplina opera in piena autonomia e indipendenza rispetto al Consiglio dell’Ordine, che è tenuto a dare il sostegno organizzativo in termini di personale di segreteria, di locali, di investimenti per le spese di notifica, assicurative ecc.
I due anni di esperienza hanno consentito al Consiglio di disciplina di familiarizzare con le procedure già consolidate e di adeguare il proprio comportamento alle novità introdotte dalle norme della riforma delle professioni.
L’esperienza trascorsa non consente di valutare con attendibilità in quale misura la categoria degli architetti si comporti correttamente nei confronti delle istituzioni e dei clienti. Certo che, tenuto conto del numero degli iscritti all’Ordine di Roma, circa 17.000, i casi di gravi inadempienze e di mancanza di rispetto delle norme sono limitati. Ad esempio il caso della omessa comunicazione obbligatoria dei redditi a Inarcassa ha riguardato 60 iscritti, dimensione che per quanto consistente, non è allarmante se rapportata al numero degli iscritti a Inarcassa, che sono circa 9.000, e se si considera la critica mancanza di lavoro professionale che caratterizza gli anni in corso.
Tra le prime iniziative assunte dal Consiglio vi sono stati incontri con i presidenti dei tribunali di Roma, di Tivoli e di Rieti. Il contatto con il Tribunale di Roma ha un valore istituzionale, visto che la nomina dei componenti il Consiglio è stata decisa del Presidente del Tribunale di Roma. Ma i contatti hanno avuto anche finalità disciplinari visto che il Regolamento per la professione del 1925 affida all’Ordine il compito di sospendere dall’esercizio della professione gli iscritti che subiscono provvedimenti di arresto, anche domiciliare. Gli incontri hanno favorito la collaborazione dei Pubblici Ministeri, che in occasione della varie indagini sulla corruzione a Roma e provincia, hanno assunto provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di architetti. Tale filone di attività del Consiglio ha portato alla sospensione dall’esercizio professionale di cinque iscritti.
Prima attività è stata la istituzione, all’interno del Consiglio, di cinque Collegi per la istruttoria delle denunce pervenute. Tali Collegi sono stati affiancati da altri due Collegi dedicati a materie particolari, come quella dei morosi della quota spettante all’Ordine e quella dell’esercizio illegittimo e ingannevole di attività spettante alla professione di architetto. La prima attenzione è stata rivolta alla trattazione di numerose pratiche ereditate dai precedenti Consigli dell’Ordine.
Nell’ottica di ridurre le pratiche in sospeso, è stato formato un gruppo di lavoro per valutare la situazione di 17 architetti che in sede di iscrizione all’Ordine hanno fatto autodichiarazione mendace di non avere riportato condanne penali. Il gruppo di lavoro ha convocato tutti i soggetti e ha rilevato che per alcuni le condanne erano di lieve entità, tanto da non essere riportate nel certificato del casellario giudiziario. Pertanto il Consiglio ha deciso l’archiviazione di detti casi. Mentre per 5 casi di dichiarazione mendace è stata decisa la trasmissione della pratica alla Procura delle Repubblica di Roma.
Tra i primi impegni consistenti, occorre considerare la denuncia pervenuta nell’aprile 2014 da Inarcassa, relativa a 60 architetti che per cinque anni consecutivi non avevano trasmesso alla Cassa le dichiarazioni dei redditi che ciascun iscritto deve fare ogni anno entro il 31 ottobre. Per legge e per regolamento, l’inadempienza è sanzionata con avvertimento o censura e dal secondo anno con la sospensione dall’esercizio della professione. La sospensione viene revocata nel momento in cui il sanzionato comunica alla Cassa le dichiarazioni dei redditi omesse. Il Consiglio ha dovuto istruire 60 procedimenti disciplinari. Come noto, ogni procedimento implica l’audizione dell’iscritto, il rinvio a giudizio, la citazione tramite ufficiale giudiziario e il dibattimento concluso con la sanzione che deve essere nuovamente notificata. La complessità della procedura richiede tempi lunghi, anche perché a volte le notifiche vanno a vuoto per irreperibilità dell’iscritto. Ciononostante le procedure sono quasi concluse. Il risultato finora conseguito è stato di 36 sospensioni (alcune delle quali successivamente revocate per avvenuto adempimento), 5 sanzioni di avvertimento e 14 archiviazioni per avvenuto adempimento entro tempo breve. Altri 3 casi si sono conclusi per dimissioni o decesso e per tre casi si sono verificate particolari difficoltà di notifica, per cui il procedimento è ancora in corso.
Altra materia impegnativa per il numero degli iscritti coinvolti è quella di procedimenti contro i morosi della quota annuale di iscrizione all’Ordine. I soggetti coinvolti sono molte centinaia; ciascuno deve all’Ordine più di una quota annuale. I procedimenti sono iniziati a settembre 2015, dopo che il Consiglio dell’Ordine ha trasmesso un primo elenco di oltre 200 morosi. Anche in questa materia la legge stabilisce l’obbligo di sospensione dall’esercizio dalla professione, sospensione che viene revocata dal Collegio nel momento in cui l’iscritto salda le quote dovute, incrementate degli oneri di notifica ecc. Inoltre il codice deontologico stabilisce all’art.4.6 che il mancato pagamento, anche di una sola annualità, costituisce “illecito disciplinare”. Alcuni morosi vorrebbero dimettersi senza saldare la morosità; ma l’Ordine non può accettare la domanda di dimissioni di un iscritto che non sia in regola con i pagamenti. Sono in corso di emissione i primi provvedimenti di sospensione per morosità.
Tra le infrazioni più frequenti alla normativa e suscettibili di procedimento deontologico in quanto costituiscono “illecito disciplinare” ci sono:
- la mancanza di incarico scritto con preventivo, ai sensi dell’art.23 del codice deontologico e come ribadito dal Consiglio dell’Ordine con circolare 22.1.2015;
- la mancanza di assicurazione per ogni incarico, a tutela del committente;
- la mancanza di pec, che è sanzionabile ai sensi dell’art.4. 5 del codice deontologico e che è anche obbligatoria per legge, per gli iscritti all’Ordine;
- la mancanza di aggiornamento professionale obbligatorio ai sensi di legge ed ai sensi dell’art.9.2 del codice deontologico. Le procedure disciplinari per tale inadempienza non sono state ancora definite.
Tra le denunce che vengono fatte con maggiore frequenza, ci sono quelle fatte dalle amministrazioni comunali che nell’annullare comunicazioni e segnalazioni d’inizio attività, denunciano all’Ordine irregolarità ed errori urbanistico-edilizi commessi dal progettista, censurabili ai sensi dell’art.3 del codice deontologico e per falsa asseverazione di rispetto delle norme urbanistiche ed edilizie
Altri casi ricorrenti:
- Contrasti nella gestioni di lavori nei condomini sulla assegnazione e sulla conduzione di appalti di lavori o di incarichi di progettazione e direzione lavori, contrasti a volte dovuti ad incapacità del condominio di rapportarsi al professionista;
- Denunce di committenti o di imprese costruttrici per presunti errori di progettazione, di direzione lavori e di coordinamento per la sicurezza sul cantiere;
- Attività di CTU e di perito di parte nelle vertenze, con accuse di incapacità professionale;
- Contrasti tra architetto titolare e architetto collaboratore;
- Uso improprio del titolo professionale;
- Sostituzione nell’incarico da parte di un collega.
NUMERO DELLE DENUNCE E DELLE SANZIONI
I dati disponibili non sono definitivi in quanto i Collegi stanno istruendo le denunce e molti procedimenti sono in corso di svolgimento. Si ritiene comunque utile fornire indicazioni sull’entità delle questioni affrontate.
Denunce
Le denunce preesistenti e quelle ricevute o attivate dall’insediamento del Consiglio di disciplina, dal marzo 2014 al marzo 2016, sono circa 300. Altre 250 ed oltre sono denunce contro morosi della quota di iscrizione annuale all’Ordine; il numero elevato consiglia di considerarle a parte, per non deformare le valutazioni.
Delle dette 300 denunce
- circa 90 sono state archiviate, dopo l’audizione dell’iscritto ai sensi del 1° comma art.44 RD 2537/1925;
- 7 hanno dato luogo ad un procedimento che si è concluso con la decisione di non colpevolezza del denunciato;
- circa 80 sono in corso di istruttoria;
- circa 60 (incluse 20 recenti denunce Inarcassa) sono da assegnare a un Collegio;
- 66 hanno dato luogo ad un procedimento disciplinare che si è concluso con una sanzione. Ad esse vanno aggiunte le 32 sanzioni dei procedimenti per morosità della quota di iscrizione all’Ordine.
Sanzioni
- 5 sospensioni a tempo indeterminato per custodia cautelare
- 36 sospensioni a tempo indeterminato per omessa dichiarazione a Inarcassa
- 1 sospensione di dieci giorni per più denunce ai sensi art.23.6 DPR 380/2001
- 1 sospensione di dieci giorni, ridotta a censura nel ricorso al Cnappc
- 1 sospensione di mesi sei, oggetto di ricorso al Cnappc
- 7 sanzioni di censura
- 9 sanzioni di avvertimento
- 5 sanzioni di avvertimento per Inarcassa
- 20 sospensioni a tempo indeterminato per morosità
- 12 sanzioni di avvertimento per morosità
Raccolta dati a cura di Elisabetta Del Corona, componente del Consiglio di disciplina
Roma 16 marzo 2016
IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DELL’ORDINE ARCHITETTI PPC DI ROMA E PROVINCIA
Margherita Aledda, Roberto Altavilla, Maristella Babuin, Anna Broccolo, Antonio Ceccarelli, Marina Cimato, Elisabetta Del Corona, Simona Diana, Salvatore Fallica, Gustavo Grassi, Agata Guerra, Giampaolo Imbrighi, Eugenio Perri, Raul Masini – Segretario, Enrico Milone – Presidente.