Competenze dell’architetto nell’ambito dei Beni Culturali

A seguito di numerose segnalazioni pervenuteci, di casi di esercizio della professione da parte di soggetti né idonei né competenti nel settore dei Beni Culturali, l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia, dopo un’opportuna disamina condotta dalla Consulta dei Beni Culturali, ha inviato una lettera di chiarimento alle istituzioni di riferimento.

Prot. 34/266 del 08.02.2013

Ai Sindaci dei Comuni di Roma e provincia
Ai Responsabili del Servizio Edilizia/Urbanistica dei Comuni di Roma e provincia
Alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio (Mibac)
Alle Soprintendenze Archeologiche, Architettoniche di Roma, del Lazio, dell’Etruria meridionale (Mibac)
Alla Sovraintendenza Capitolina
Agli Uffici Decentrati del Genio Civile – Regione Lazio
Agli ATER di Roma e provincia
Alle Comunità Montane della Regione Lazio
Alle Aziende Sanitarie USL di Roma e provincia
Ai Consorzi di Bonifica  della Regione Lazio
Al Consiglio Nazionale Ingegneri
e p.c.  A tutti gli Iscritti all’O.A.P.P.C. di Roma e provincia

 

A seguito di numerose segnalazioni pervenuteci, di casi di esercizio della professione da parte di soggetti né idonei né competenti soprattutto nel settore dei Beni Culturali, si ritiene opportuno ribadire la competenza dell’Architetto nella materia.

A tale proposito, come già specificato in altre comunicazioni di questo Ordine, si ricorda che la competenza nei restauri è unicamente attribuita all’Architetto, che ne ha l’esclusività professionale, secondo la normativa vigente, in virtù del tipo di formazione ed abilitazione acquisite – dove per “restauro” devono intendersi tutte le operazioni riconducibili a tale categoria d’intervento, così come definita dal D.Lgs 42/04 art. 29, comma 4, ma anche dal DPR 380/01 per quanto riguarda tutti gli interventi da effettuare sugli edifici di rilevante carattere artistico, seppur non sottoposti a tutela.

In particolare, l’art. 52, del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, riserva infatti alla categoria professionale degli Architetti la competenza sulle opere di edilizia civile che riguardino immobili di rilevante carattere artistico, nonché il restauro e il ripristino degli edifici sottoposti a vincolo storico – artistico, sebbene “la (sola) parte tecnica possa essere realizzata – evidentemente in necessaria e imprescindibile stretta collaborazione con l’architetto – tanto da un architetto che da un ingegnere” (parere C. di S. n. 386 del 23 luglio 1997).

Per ulteriori specificazioni e motivazioni della materia, si rimanda all’allegata documentazione espressa dall’arch.Enrico Milone, già Presidente dell’O.A.P.P.C. di Roma e provincia, a conseguenza della sentenza del Tar Lazio n° 7997 del 17/10/11.

Pertanto, essendo giunti a conoscenza di casi di cantieri di restauro, ristrutturazione e consolidamento di edifici storici vincolati, nei quali il progettista e/o il direttore dei lavori risulti un ingegnere o addirittura geometri o storici dell’arte od archeologici, si invitano le istituzioni ed Enti in indirizzo a dare applicazione a quanto stabilito dalla legge e ribadito da copiosa e costante giurisprudenza.

In difetto, questo Ordine si vedrà costretto, nei casi specifici denunciati, a dare seguito, presso le sedi deputate, a tutte le azioni necessarie a tutela dei valori della professione, e a protezione dell’interesse pubblico.

Si ringrazia per l’attenzione.

IL PRESIDENTE f.f.
Architetto Arturo Livio Sacchi

 

Scarica lettera e allegato
ARCHITETTO SEMPRE PRESENTE NEGLI INCARICHI PER I BENI CULTURALI VINCOLATI E NON
sentenza Tar Lazio 17.10.2011 n.7997
di Enrico Milone

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