Nota del Consiglio dell’Ordine al Ministero della Giustizia, al Cna e al Cni con proposte di modifiche al Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo.
Prot.34/613 – Roma, 29.03.2013
Al Ministero della Giustizia
Al Consiglio Nazionale architetti PPC
Al Consiglio Nazionale Ingegneri
e p.c. agli Ordini architetti italiani
Oggetto: Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo
Pur nel rispetto di quanto deciso in sede di Conferenza degli Ordini, l’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia, in merito ai contenuti del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo di cui all’articolo 7, comma 1, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 trasmesso dal CNAPPC al Ministero della Giustizia il 6 marzo scorso, esprime le proprie perplessità sul suo impianto generale, non condividendo alcuni contenuti dell’articolato.
L’avvio delle fasi operative della formazione permanente obbligatoria per gli architetti comporterà – soprattutto per gli Ordini provinciali – un’assunzione di rilevanti responsabilità e una gestione complessa sul piano organizzativo e procedurale, tanto più se consideriamo la grave crisi professionale ed economica che i nostri iscritti stanno vivendo.
Il rischio reale è che la formazione permanente obbligatoria si impantani in meccanismi inutilmente complessi e che venga percepita da molti iscritti come un ulteriore obbligo calato dall’alto.
La “frontiera” del nuovo sistema di formazione permanente e delle tante incomprensioni e malcontenti che sorgeranno, sarà sicuramente attestata a livello provinciale.
Per questo, pur condividendo la necessità di linee guida e criteri di livello nazionale, che garantiscano uniformi livelli di qualità, non crediamo opportuno creare ulteriori organismi intermedi, non previsti dalla Legge, o centralizzare ogni decisione operativa a livello nazionale. Nel quadro della struttura ordinistica esistente, gli Ordini provinciali dovranno essere dotati di autonomia organizzativa e decisionale, soprattutto sul piano delle validazioni delle proposte formative formulate da soggetti terzi.
In particolare:
- Proponiamo l’eliminazione della Commissione di esperti individuati in ambito territoriale che, secondo il comma 2-b dell’articolo 2 del Regolamento, dovrebbe supportare il CNAPPC in compiti di “promozione, monitoraggio e coordinamento generale sull’attività degli Ordini territoriali”. Riteniamo che la creazione di un’ulteriore struttura intermedia, non prevista dalla Decreto 137/2012, non sia necessaria in quanto, strumento non in linea con lo spirito di semplificazione dei procedimenti.
- Proponiamo che le verifiche delle attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo e le relative attribuzioni di crediti formativi professionali siano effettuate direttamente dagli Ordini territoriali e non dal CNAPPC come previsto dal comma 5 dell’art. 2 del Regolamento. L’articolo 7 del DPR 137/2012 infatti, attribuisce ai Consigli Nazionali il compito di stabilire dei requisiti minimi di carattere generale per le attività formative nonché il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua, mentre non prevede esplicitamente un ruolo di controllo e validazione su ogni singola attività di aggiornamento. A nostro parere, deve essere l’Ordine provinciale a istruire e approvare le richieste di validazione di eventi formativi avanzate da soggetti terzi.
Anche in questo caso il Decreto 137/2012 all’art. 7 si limita ad affidare ai Consigli Nazionali il compito di autorizzare – in linea generale – altri soggetti diversi dagli Ordini a organizzare corsi di formazione. Il comma 2 dell’articolo 7 del Decreto chiarisce infatti che “I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso”. Quest’ultimo periodo attesta che la procedura corretta presuppone un’autorizzazione generale alla singola Associazione e non all’evento puntuale.
- Proponiamo che anche gli eventi da svolgersi all’estero possano essere validati direttamente dagli Ordini provinciali e comunicati al CNAPPC, come stabilisce invece il Regolamento all’art. 2 comma 2-g.
- Proponiamo di differenziare le procedure di validazione delle proposte formative tra quelle avanzate da società private e quelle elaborate da associazioni o istituzioni che vantano già una grande esperienza sia in campo formativo che culturale. Ci riferiamo, per esempio, alle organizzazioni sindacali o agli istituti culturali riconosciuti per i quali riteniamo vada effettuato un preventivo e generale accreditamento dell’Organismo (secondo le modalità previste dal comma 2 dell’articolo 7 del Decreto137/2002) e non la validazione della singola iniziativa formativa.
- Proponiamo che tra le attività che costituiscono “assolvimento degli obblighi di formazione professionale o aggiornamento e sviluppo professionale”, previste dall’articolo 5 del Regolamento, venga inserita anche la partecipazione ai concorsi di progettazione. Crediamo infatti che tale partecipazione costituisca una straordinaria occasione di aggiornamento professionale per un progettista e che vada inserita, con modalità da regolamentare, anche in via prioritaria, tra quelle che consentono di acquisire crediti formativi;
in ultimo, all’art. 3 del Regolamento non vengono indicati i criteri generali con i quali gli Ordini provinciali potranno esonerare gli iscritti che ne facciano richiesta. Comprendiamo che per le diversità territoriali si potranno demandare a disposizioni attuative alcune specifiche condizioni, ma riteniamo necessaria una regolamentazione nazionale per l’esonero – parziale o totale – dei crediti formativi professionali da inserire, ad esempio, nelle convenzioni con le Università, qualora i professionisti decidano di effettuare attività formative. Il riferimento più evidente è ai laureati triennali che, dopo un percorso lavorativo di minimo 1 anno, si iscriveranno ai corsi magistrali: è evidente che dovranno essere individuati dei criteri utili a favorire, se non addirittura a garantire, il completamento del percorso didattico.
Per tali ragioni, l’Ordine degli Architetti PPC di Roma e provincia intende attivarsi affinché possano essere apportate correzioni al Regolamento in fase di approvazione da parte del Ministero di Giustizia.
Per il Consiglio dell’Ordine Architetti PPC di Roma e provincia
Il presidente f.f. arch. Livio Sacchi